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D.M. 16/03/1998
4. L'addestramento deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, almeno ogni tre mesi per le attivitā soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e ogni sei mesi per le altre attivitā. Le esercitazioni relative alla messa in atto del piano di emergenza interno, con riferimento anche alle prove di evacuazione, devono essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le attivitā soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, e almeno annualmente per le altre attivitā.
5. Qualora vengano apportate modifiche significative agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
6. Il fabbricante deve mantenere l'evidenza documentale delle attivitā di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.
Art. 5 - Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione
1. Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori in situ devono ottemperare. 2 L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal fabbricante almeno al personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.
3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e quello che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire le responsabilitā per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.
4. I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entitā delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art. 3. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilitā per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.
Art. 6 - Organizzazione
1. L'ottemperanza al presente decreto deve essere garantita dal fabbricante attraverso l'individuazione delle responsabilitā all'interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, eventualmente attuate nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7 - Controllo dell'ottemperanza
1. La verifica degli adempimenti previsti dal presente decreto viene effettuata nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, ferma restando la facoltā ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto e le competenze in materia di vigilanza e controllo, nazionali, regionali e territoriali, previste dalla vigente legislazione e, per le attivitā soggette all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, anche in occasione delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997 n. 137.
Art. 8 - Termine di adeguamento
1. Il fabbricante č tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto nel termine di due mesi dalla sua data di pubblicazione, per le attivitā soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, di un anno per le altre attivitā.
Roma, 16 marzo 1998 Il Ministro dell'ambiente: Calzolaio Il Ministro dell'interno: Napolitano Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: Bersani
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Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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